(Ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11)
SENTENZASTRASBURGO
Sentencia 21 luglio 2015
Antecedentes
1. All’origine della causa vi sono due ricorsi (nn. 18766/11 e 36030/11) proposti contro la Repubblica italiana con i quali rispettivamente in data 21 marzo e 10 giugno 2011 sei cittadini italiani, i Sigg.ri Enrico Oliari, A., Gian Mario Felicetti, Riccardo Perelli Cippo, Roberto Zaccheo e Riccardo Zappa (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
2. I primi due ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato A. Schuster, del foro di Trento. I rimanenti ricorrenti sono stati rappresentati dagli avvocati M. D’Amico, M. Clara e C. Pitea, del foro di Milano. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra Ersiliagrazia Spatafora.
3. I ricorrenti hanno lamentato che la legislazione italiana non permetteva loro di sposarsi o di contrarre alcun altro tipo di unione civile ed essi erano pertanto discriminati in conseguenza del loro orientamento sessuale. Essi hanno citato gli articoli 8, 12 e 14 della Convenzione.
4. In data 3 dicembre 2013 la Camera cui il ricorso era stato assegnato ha deciso di comunicare al Governo le doglianze concernenti l’articolo 8 considerato singolarmente e in combinato disposto con l’articolo 14. Essa ha inoltre deciso di riunire i ricorsi.
5. In data 7 gennaio 2013 il Vice-Presidente della Sezione cui era stata assegnata la causa ha deciso di concedere a un ricorrente l’anonimato a norma dell’articolo 47 § 3 del Regolamento della Corte.
6. Osservazioni scritte sono pervenute anche dalla FIDH, dal Centro AIRE, dall’ILGA-Europe, dall’ECSOL, dall’UFTDU e l’UDU congiuntamente, dall’Associazione Radicale Certi Diritti, e dall’ECLJ (Centro europeo di diritto e giustizia), cui il Vice-Presidente della Camera aveva dato il permesso di intervenire (articolo 36 § 2 della Convenzione). dal Sig. Pavel Parfentev per conto di sette ONG russe (la Fondazione Famiglia e Demografia, Per i diritti familiari, il Comitato Genitori della città di Mosca, il Comitato Genitori della città di San Pietroburgo, il Comitato Genitori della città di Volgodonsk, il Centro culturale genitoriale dell’ente di beneficenza regionale “Svetlitsa”, e l’organizzazione sociale “Peterburgskie mnogodetki”), e anche tre ONG ucraine (il Comitato genitoriale ucraino, il Comitato genitoriale ortodosso e l’Organizzazione sociale sanitaria nazionale), cui il Vice-Presidente della Camera aveva permesso di intervenire. Non sono tuttavia pervenute osservazioni alla Corte.
7. Il Governo ha eccepito alle osservazioni presentate dalla FIDH, dal Centro AIRE, dall’ILGA-Europe, dall’ECSOL, dall’UFTDU e dall’UDU congiuntamente, in quanto esse erano pervenute alla Corte dopo la scadenza fissata, ovvero il 27 marzo 2014 invece del 26 marzo 2014. La Corte osserva che al momento pertinente il Vice-Presidente della Camera non ha deciso di rigettare le osservazioni presentate, che sono state effettivamente inviate alle parti perché le commentassero. Avendo tenuto conto del fatto che le osservazioni erano state anticipate mediante e mail ed erano pervenute alla Corte alle ore 2.00 del 27 marzo 2014, e che la copia cartacea pervenuta successivamente via fax in pari data conteneva delle scuse nonché la spiegazione del ritardo, essa rigetta l’eccezione del Governo.
8. I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno chiesto che fosse svolta un’udienza orale. In data 30 giugno 2015 la Corte ha esaminato tale richiesta e ha deciso che, vista la documentazione di cui era in possesso, non era necessaria un’udienza orale.
Dichiara ricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 8 considerato singolarmente e dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8, e irricevibile il resto dei ricorsi;
Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
Ritiene che non sia necessario esaminare la doglianza ai sensi dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione;
Ritiene
che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva in conformità all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
EUR 5.000 (cinquemila euro) ciascuno, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
EUR 4.000 (quattromila euro), congiuntamente, ai ricorrenti del ricorso n. 18766/11, oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese;
EUR 10.000 (diecimila euro), congiuntamente, ai ricorrenti del ricorso n. 36030/11, oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese, da versare direttamente sui conti bancari dei loro rappresentanti;
che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
Rigetta la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto.